Art. 285 c.c. — Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Testo vigente dal 1 gennaio 2013, tuttora in vigore · versione 256 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Testo vigente dal 1 gennaio 2013, tuttora in vigore · versione 256 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
3 versioni dal 1942
Collegamenti
Art. 59
Equiparazione ai genitori legittimi Agli effetti della pensione di guerra, in mancanza di genitori legittimi ovvero quando questi non abbiano provveduto ad allevare il figlio, la pensione di guerra spetta a coloro che abbiano adottato il militare od il civile …
Art. 83 — Genitori
… nonche' nullatenenti e a carico del dipendente o del pensionato. In mancanza dei genitori legittimi o che abbiano legittimato il dante causa, la pensione spetta, nell'ordine, agli adottanti, ai genitori naturali, agli affilianti. Alla madre vedova e' equiparata…
Art. 85
Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i …
Art. 87 — Consolidamento
… pensione di riversibilita' spettante al padre del dante causa si consolida, in caso di sua morte, in favore della madre. Se i genitori del dante causa vivevano separati e ciascuno di essi godeva di meta' della pensione, questa, in caso di morte dell'uno, si consolida…
Art. 8
… 1940 - Art. 8 D.Leg.Lgt. 9 novembre 1944, L. 307). Gli assegni familiari previsti per i genitori spettano anche: a) per il patrigno, la matrigna, gli adottanti, gli affilianti e la persona alla quale i lavoratore fu regolarmente affidato dagli organi competenti…
Art. 58
Condizioni economiche per la liquidazione della pensione ai genitori, collaterali ed assimilati Per la liquidazione della pensione di cui all'art. 57 occorre che ai genitori, collaterali od assimilati siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o …
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'art. 288, concernente la procedura della legittimazione per decreto reale, riproduce integralmente l'art. 295 del progetto definitivo, salve lievi modificazioni nel primo e nell'ultimo comma, intese a stabilire che la domanda deve essere presentata alla corte di appello nel cui distretto il richiedente ha la residenza, e non già il domicilio, e che il decreto reale di legittimazione è annotato in calce all'atto di nascita del figlio anche per impulso di ufficio. Era stato proposto di sostituire all'indicazione specifica del quattro articoli 284, 285, 286 e 287, contenuta nel comma secondo, il richiamo generico agli articoli precedenti. Il rilievo è stato determinato dall'omessa menzione dell'art. 281, fondamentale in materia di legittimazione. Ma si è considerato che sarebbe inopportuno richiamare tra le condizioni, la cui sussistenza deve essere dichiarata dalla corte di appello, anche la disposizione dell'art. 281, perchè l'interprete potrebbe essere autorizzato a dubitare, che eccezionalmente, ai fini della procedura di legittimazione, siano consentite indagini sulla paternità o maternità nei casi in cui il riconoscimento è vietato. Invece, il principio fondamentale in materia è quello della rigida esclusione di qualsiasi indagine diretta alla dichiarazione della filiazione incestuosa o adulterina, in quanto l'adulterinità o l'incestuosità non può essere fatta valere se non nei casi dell'art. 279. Solamente quando l'accertamento risulti in uno dei modi previsti da quest'articolo, la corte dovrà prenderne atto per negare l'ammissibilità della procedura di legittimazione. È stato anche suggerito di sopprimere il ricorso per cassazione, previsto dall'art. 288, contro la decisione negativa della corte di appello. Ma tale impugnativa appare opportuna per assicurare una maggiore garanzia agli interessati nei riguardi di un provvedimento così importante dell'autorità giudiziaria. Non sembra che inopportunamente si chiamerebbe la corte di cassazione a compiere accertamenti di fatto, sia per la considerazione che più volte la corte suprema è chiamata dalla legge a conoscere anche del fatto, sia perchè in ogni caso l'ambito del giudizio resterebbe pur sempre limitato all'accertamento della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per potersi far luogo alla legittimazione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 154
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art285 · fonte su Normattiva