capo II — Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale
- Art. 414 — Persone che possono essere interdette
- Art. 415 — Persone che possono essere inabilitate
- Art. 416 — Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore età
- Art. 417 — Istanza d'interdizione o d'inabilitazione
- Art. 418 — Poteri dell'autorità giudiziaria
- Art. 419 — Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori
- Art. 420 — Internamento definitivo in manicomio
- Art. 421 — Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione
- Art. 422 — Cessazione del tutore e del curatore provvisorio
- Art. 423 — Pubblicità
- Art. 424 — Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato
- Art. 425 — Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato
- Art. 426 — Durata dell'ufficio
- Art. 427 — Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato
- Art. 428 — Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere
- Art. 429 — Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione
- Art. 430 — Pubblicità
- Art. 431 — Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca
- Art. 432 — Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione