sezione III — Del pegno di crediti e di altri diritti
- Art. 2800 — Condizioni della prelazione
- Art. 2801 — Consegna del documento
- Art. 2802 — Riscossione d'interessi e di prestazioni periodiche
- Art. 2803 — Riscossione del credito dato in pegno
- Art. 2804 — Assegnazione o vendita del credito dato in pegno
- Art. 2805 — Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno
- Art. 2806 — Pegno di diritti diversi dai crediti
- Art. 2807 — Norme applicabili al pegno di crediti