sezione XII — Del modo di liberare i beni dalle ipoteche
- Art. 2889 — Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche
- Art. 2890 — Notificazione
- Art. 2891 — Diritto dei creditori di far vendere i beni
- Art. 2892 — Divieto di proroga dei termini
- Art. 2893 — Mancata richiesta dell'incanto
- Art. 2894 — Effetti del mancato deposito del prezzo
- Art. 2895 — Desistenza del creditore
- Art. 2896 — Aggiudicazione al terzo acquirente
- Art. 2897 — Regresso dell'acquirente divenuto compratore all'incanto
- Art. 2898 — Beni non ipotecati per il credito per il quale si procede