Art. 10 preleggi — Inizio dell'obbligatorieta' delle leggi e dei regolamenti
[1]Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.
[2]Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva