Art. 16 preleggi — Trattamento dello straniero
[1]Lo straniero e' ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocita' e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.
[2]Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva