Art. 7
[1](Art. 7 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)
[2]Sono esenti dall'imposta straordinaria gli agenti diplomatici di cittadinanza straniera, purche' esista reciprocita' di trattamento da parte dello Stato che rappresentano, ed i consoli ed agenti consolari di cittadinanza straniera, in quanto non esercitino una industria o un commercio in Italia e non siano amministratori di aziende commerciali, sempre che esista reciprocita' di trattamento da parte dello Stato da cui dipendono e salvo le speciali convenzioni consolari.
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva