Art. 20 preleggi
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[1]I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della madre se soltanto la maternita' e' accertata o se soltanto, la madre ha legittimato il figlio.
[2]I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell'adottante al tempo dell'adozione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 17 dicembre 1987 · versione 0 su Normattiva