Art. 20 preleggi
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[1]I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della madre se soltanto la maternita' e' accertata o se soltanto, la madre ha legittimato il figlio. 68
[2]I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell'adottante al tempo dell'adozione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
68La Corte Costituzionale, con sentenza 25 novembre-10 dicembre 1987, n. 477 (in G.U. 1a s.s. 16/12/1987, n. 53) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20, comma primo, delle disposizioni preliminari al codice civile, nella parte in cui, con riferimento all'ipotesi che siano noti entrambi i genitori e manchi una legge nazionale ad essi comune, sancisce la prevalenza della legge nazionale del padre".
Testo vigente dal 17 dicembre 1987 al 1 settembre 1995 · versione 81 su Normattiva