Art. 29 preleggiApolidi

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Se una persona non ha cittadinanza, si applica la legge del luogo dove risiede in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni che precedono, dovrebbe applicarsi la legge nazionale.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 settembre 1995 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~disposizioni-sulla-legge-in-generale-art29 · fonte su Normattiva