capo II — Dell'applicazione della legge in generale
- Art. 10 — Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti
- Art. 11 — Efficacia della legge nel tempo
- Art. 12 — Interpretazione della legge
- Art. 13 — Esclusione dell'applicazione analogica delle norme corporative
- Art. 14 — Applicazione delle leggi penali ed eccezionali
- Art. 15 — Abrogazione delle leggi
- Art. 16 — Trattamento dello straniero
- Art. 17 — Legge regolatrice dello stato e della capacità delle persone e dei rapporti di famiglia
- Art. 18 — Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi
- Art. 19 — Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi
- Art. 20 — Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli
- Art. 21 — Legge regolatrice della tutela
- Art. 22 — Legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle cose
- Art. 23 — Legge regolatrice delle successioni per causa di morte
- Art. 24 — Legge regolatrice delle donazioni
- Art. 25 — Legge regolatrice delle obbligazioni
- Art. 26 — Legge regolatrice della forma degli atti
- Art. 27 — Legge regolatrice del processo
- Art. 28 — Efficacia delle leggi penali e di polizia
- Art. 29 — Apolidi
- Art. 30 — Rinvio ad altra legge
- Art. 31 — Limiti derivanti dall'ordine pubblico e dal buon costume