Art. 104 codice dei beni culturali — Fruizione di beni culturali di proprieta' privata
Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali:
- a)i beni culturali immobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale;
- b)le collezioni dichiarate ai sensi dell'articolo 13. L'interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), e' dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario. Le modalita' di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne da' comunicazione (( al comune e alla citta' metropolitana)) nel cui territorio si trovano i beni. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 38.
Testo vigente dal 24 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva