Art. 104 codice dei beni culturali — Fruizione di beni culturali di proprieta' privata
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Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali:
- a)i beni culturali immobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale;
- b)le collezioni dichiarate ai sensi dell'articolo 13. L'interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), e' dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario. Le modalita' di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne da' comunicazione al comune o alla citta' metropolitana nel cui territorio si trovano i beni. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 38.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004 al 24 aprile 2008 · versione 0 su Normattiva