Art. 105 codice dei beni culturali
Diritti di uso e godimento pubblico
Il Ministero e le regioni vigilano, nell'ambito delle rispettive competenze, affinche' siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni della presente Parte.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva