Art. 106 codice dei beni culturali — Uso individuale di beni culturali
Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalita' compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. Per i beni in consegna al Ministero, il ((Ministero)) determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso e' subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilita' della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.
Testo vigente dal 21 agosto 2013, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva