Art. 106 codice dei beni culturali — Uso individuale di beni culturali
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Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalita' compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. Per i beni in consegna al Ministero, il soprintendente determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004 al 12 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva