Art. 107 codice dei beni culturaliUso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali

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Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonche' l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d' autore. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Sono ordinariamente consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali gia' esistenti (( nonche' quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l' originale)). Le modalita' per la realizzazione dei calchi sono disciplinate con decreto ministeriale.

Testo vigente dal 12 maggio 2006 al 24 aprile 2008 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art107 · fonte su Normattiva