Art. 111 codice dei beni culturali
Attivita' di valorizzazione
Le attivita' di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalita' indicate all'articolo 6. A tali attivita' possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati. La valorizzazione e' ad iniziativa pubblica o privata. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di liberta' di partecipazione, pluralita' dei soggetti, continuita' di esercizio, parita' di trattamento, economicita' e trasparenza della gestione. La valorizzazione ad iniziativa privata e' attivita' socialmente utile e ne e' riconosciuta la finalita' di solidarieta' sociale.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva