Art. 111 codice dei beni culturaliAttivita' di valorizzazione

Le attivita' di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalita' indicate all'articolo 6. A tali attivita' possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati. La valorizzazione e' ad iniziativa pubblica o privata. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di liberta' di partecipazione, pluralita' dei soggetti, continuita' di esercizio, parita' di trattamento, economicita' e trasparenza della gestione. La valorizzazione ad iniziativa privata e' attivita' socialmente utile e ne e' riconosciuta la finalita' di solidarieta' sociale.

Testo vigente dal 24 febbraio 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art111 · fonte su Normattiva