Art. 158 codice dei beni culturali — Disposizioni regionali di attuazione
Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva