Art. 131 codice dei beni culturaliPaesaggio

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Ai fini del presente codice per paesaggio si (( intendono parti)) di territorio i cui caratteri (( distintivi)) derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.

Testo vigente dal 12 maggio 2006 al 24 aprile 2008 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art131 · fonte su Normattiva