Art. 132 codice dei beni culturali — Convenzioni internazionali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 febbraio 2004 al 24 aprile 2008. Leggi il testo vigente →
Le amministrazioni pubbliche cooperano per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attivita' di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi. Gli indirizzi e i criteri perseguono gli obiettivi della salvaguardia e della reintegrazione dei valori del paesaggio anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio le amministrazioni pubbliche intraprendono attivita' di formazione e di educazione. Il Ministero e le regioni definiscono le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualita' del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonche' dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalita'.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004 al 24 aprile 2008 · versione 0 su Normattiva