Art. 149 codice dei beni culturali — Interventi non soggetti ad autorizzazione
Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), non e' comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:
- a)per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- b)per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attivita' agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- c)per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste (( indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g))), purche' previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Testo vigente dal 10 ottobre 2023, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva