Art. 161 codice dei beni culturali — Danno a cose ritrovate
Le misure previste nell'articolo 160 si applicano anche a chi cagiona un danno alle cose di cui all'articolo 91, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 89 e 90.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva