Art. 164 codice dei beni culturali
Violazioni in atti giuridici
Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalita' da esse prescritte, sono nulli. Resta salva la facolta' del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell'articolo 61, comma 2.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva