Art. 177 codice dei beni culturaliCollaborazione per il recupero di beni culturali

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La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 174 e 176 e' ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.

Testo vigente dal 24 febbraio 2004 al 23 marzo 2022 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art177 · fonte su Normattiva