Art. 57
Istituzione di soprintendenze e programmi del Ministero
[1]Art. 5, sexies D.L. n. 333/81, conv. con mod. L.n. 456/1981 1. Le sezioni operative delle soprintendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali della Campania, instituite con decreto 4 luglio 1981 del Ministro per i beni culturali e ambientali, sono trasformate in:
- 1)soprintendenza generale agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata;
- 2)soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta e Benevento;
- 3)soprintendenza archeologica di Pompei;
- 4)soprintendenza per i beni ambientali, arhitettonici, artistici, e storici di Salerno e Avellino.
[2]Art. 53, c. 1 L.n. 219/1981 2. Il Ministero per i beni culturali, nel quadro dei programmi di cui all'articolo 23, completa l'esecuzione del piano straordinario nel quale sono stati individuati, oltre agli interventi da attuare prioritariamente per assicurare la riapertura e il funzionamento dei fondamentali istituti bibliotecari, museali, archivistici, monumentali, archeologici, della Campania e della Basilicata, anche forme di riattivazione parziale e sono state individuate adeguate strutture di ricovero dei beni mobili salvati dalla distruzione dei centri colpiti dal terremoto, al fine di garantire l'idoneita' dal punto di vista della sicurezza e dei requisiti ambientali, nonche' possibilmente l'accesso da parte del pubblico o, comunque, degli studiosi.
[3]Idem, c.2 3. Il Ministero per i beni culturali organizza altresi', sentito il parere del Consiglio nazionale peri beni culturali e ambientali e con l'assistenza degli istituti centrali, corsi di qualificazione e di aggiornamento sui problemi della salvezza, del recupero e del restauro del patrimonio culturale danneggiato dal terremoto.
[4]Idem, c.3 4. Comuni singoli o comuni associati, nonche' le comunita' montane possono proporre un programma per la riattivazione o per la costruzione di strutture destinate ad attivita' bibliotecarie, di pubblica lettura o per lo svolgimento di iniziative culturali di base. Le richieste sono trasmesse alla regione che predispone, d'intesa con gli enti locali interessati, il piano degli interventi. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 20 dicembre 1994, n. 760
5Il D.P.R. 20 dicembre 1994, n. 760 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che il presente articolo e' abrogato limitatamente alla istituzione della Soprintendenza generale agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata, che e' soppressa.
Testo vigente dal 22 febbraio 1995, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva