Art. 18 codice dei beni culturali — Vigilanza
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La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero. La vigilanza sulle cose indicate all'articolo 12, comma 1, di appartenenza statale, da chiunque siano tenute in uso o in consegna, e' esercitata direttamente dal Ministero. Per l'esercizio dei poteri di vigilanza sulle cose indicate all'articolo 12, comma 1, appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero procede anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004 al 24 aprile 2008 · versione 0 su Normattiva