Art. 45 codice dei beni culturaliPrescrizioni di tutela indiretta

Il Ministero ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrita' dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.

Testo vigente dal 24 febbraio 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art45 · fonte su Normattiva