Art. 19 codice dei beni culturali
Ispezione
I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato (( di conservazione o di custodia)) dei beni culturali. (( Con le modalita' di cui al comma 1 i soprintendenti possono altresi' accertare l'ottemperanza alle prescrizioni di tutela indiretta date ai sensi dell'articolo 45. ))
Testo vigente dal 24 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva