Art. 24 codice dei beni culturali
Interventi su beni pubblici
Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 puo' essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva