Art. 30 codice dei beni culturaliObblighi conservativi

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Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonche' ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicita' e di ordinarli, nonche' di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni. Allo stesso obbligo sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 13. (( Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti e' inviata alla soprintendenza, nonche' al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'articolo 125.))

Testo vigente dal 12 maggio 2006 al 24 aprile 2008 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art30 · fonte su Normattiva