Art. 35 codice dei beni culturali — Intervento finanziario del Ministero
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Il Ministero ha facolta' di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 31, comma 1, per un ammontare non superiore alla meta' della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero puo' concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi sugli archivi storici previsti dall'articolo 30, comma 4. Per la determinazione della percentuale del contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004 al 15 agosto 2012 · versione 0 su Normattiva