Art. 37 codice dei beni culturaliContributo in conto interessi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 maggio 2006 al 24 aprile 2008. Leggi il testo vigente →

Il Ministero puo' concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali ((...)) per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati. Il contributo e' concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato a titolo di mutuo. Il contributo e' corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo modalita' da stabilire con convenzioni. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il soprintendente abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.

Testo vigente dal 12 maggio 2006 al 24 aprile 2008 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art37 · fonte su Normattiva