Art. 37 codice dei beni culturaliContributo in conto interessi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 aprile 2008 al 15 agosto 2012. Leggi il testo vigente →

Il Ministero puo' concedere contributi in conto interessi sui mutui (( o altre forme di finanziamento)) accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati. Il contributo e' concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato ((...)). Il contributo e' corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo modalita' da stabilire con convenzioni. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il (( Ministero)) abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.

Testo vigente dal 24 aprile 2008 al 15 agosto 2012 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art37 · fonte su Normattiva