Art. 39 codice dei beni culturali
Interventi conservativi su beni dello Stato
Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi. Salvo che non sia diversamente concordato, la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1((...)) sono assunte dall'amministrazione o dal soggetto medesimi, ferma restando la competenza del Ministero al rilascio dell'autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza sui lavori. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, il Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio dei lavori (( al comune e alla citta' metropolitana)).
Testo vigente dal 24 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva