Art. 96 codice dei beni culturali — Espropriazione per fini strumentali
Possono essere espropriati per causa di pubblica utilita' edifici ed aree quando cio' sia necessario per isolare o restaurare (( beni culturali immobili)), assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.
Testo vigente dal 24 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva