Art. 152 codice dei beni culturali — Interventi soggetti a particolari prescrizioni
Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell' articolo 136 ovvero in prossimita' degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, (( l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione)) economica delle opere gia' realizzate o da realizzare, ((hanno)) facolta' di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee (( comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.)) ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63)). ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63)).
Testo vigente dal 24 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva