Art. 49 codice dei beni culturaliManifesti e cartelli pubblicitari

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E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicita' sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il soprintendente puo', tuttavia, autorizzare il collocamento o l'affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici ed aree. L'autorizzazione e' trasmessa al comune ai fini dell'eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimita' dei beni indicati al comma 1, e' vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicita', salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicita' sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilita' della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicita' con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilita' con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

Testo vigente dal 24 febbraio 2004 al 24 aprile 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art49 · fonte su Normattiva