Art. 5 codice dei beni culturaliCooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 maggio 2006 al 24 aprile 2008. Leggi il testo vigente →

Le regioni, nonche' i comuni, le citta' metropolitane e le province, di seguito denominati "altri enti pubblici territoriali", cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformita' a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice. (( Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonche' libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potesta' previste dall'articolo 128 compete al Ministero. )) Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", le regioni possono esercitare le funzioni di tutela ((...)) su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono (( esercitate dallo Stato e dalle regioni)) secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice. Relativamente alle funzioni (( esercitate dalle regioni ai sensi dei)) commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potesta' di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.

Testo vigente dal 12 maggio 2006 al 24 aprile 2008 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art5 · fonte su Normattiva