Art. 24
Esercizio coordinato di funzioni
[1]La regione, previa intesa con gli enti locali interessati, puo' definire ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti materie:
[2]a)pianificazione territoriale;
- b)reti infrastrutturali e servizi a rete;
- c)piani di traffico intercomunali;
- d)tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
- e)interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
- f)raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
- g)smaltimento dei rifiuti;
- h)grande distribuzione commerciale;
- i)attivita' culturali;
- l)funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 50, comma 7.
[3]Le disposizioni regionali emanate ai sensi del comma 1 si applicano fino all'istituzione della citta' metropolitana.
Testo vigente dal 28 settembre 2000, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva