Art. 50 codice dei beni culturali — Distacco di beni culturali
E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli (( ed altri elementi decorativi di edifici)), esposti o non alla pubblica vista. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonche' la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.
Testo vigente dal 12 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva