Art. 53 codice dei beni culturali — Beni del demanio culturale
I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, ne' formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non (( nei limiti e con le modalita)) previsti dal presente codice.
Testo vigente dal 24 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva