Art. 53 codice dei beni culturaliBeni del demanio culturale

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I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, ne' formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi previsti dal presente codice.

Testo vigente dal 24 febbraio 2004 al 24 aprile 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art53 · fonte su Normattiva