Art. 53 codice dei beni culturali — Beni del demanio culturale
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I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, ne' formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi previsti dal presente codice.
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