Art. 6 codice dei beni culturali — Valorizzazione del patrimonio culturale
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La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attivita' dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso ((, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura)). Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. (( In riferimento ai beni paesaggistici la valorizzazione comprende altresila riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.)) La valorizzazione e' attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.
Testo vigente dal 12 maggio 2006 al 24 aprile 2008 · versione 4 su Normattiva