Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Beni culturali – Tutela – Regime dei beni “in transito” dall’estero – Certificazione, a domanda, di ingresso nel territorio nazionale – Ambito di applicazione – Inclusione delle opere d’arte di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (c.d. cose d’arte antica), di valore inferiore a euro 13.500 (c.d. sotto soglia) – Omessa previsione – Irragionevole disparità di trattamento nonché compressione della libertà di iniziativa economica privata e del diritto di proprietà – Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 035004)
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, 41 e 42 Cost., l’art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, nella parte in cui non prevede che sia certificato, a domanda, l’ingresso nel territorio nazionale delle cose temporaneamente importate che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (c.d. cose d’arte antica), e il cui valore sia inferiore ad euro 13.500 (c.d. sotto soglia) (art. 65, comma 4, lett. b, del d.lgs. n. 42 del 2004). Considerata la funzione della certificazione della regolare provenienza dall’estero della cosa “in transito” – ossia consentire il ri-trasferimento all’estero dell’opera stessa, in via agevolata, nonché sottrarla, durante il periodo di permanenza sul territorio italiano, all’applicazione della disciplina nazionale di tutela dei beni culturali – la norma censurata dal TAR Lazio, sez. seconda quater, determina un’irragionevole disparità di trattamento tra le cose di arte antica sotto-soglia e quelle sopra-soglia, applicandosi solo per queste ultime l’illustrato regime di favore. La differente disciplina non trova alcuna giustificazione dal momento che sono proprio le opere di valore economico più esiguo ad essere trasferite con più frequenza e facilità e a richiedere, pertanto, uno spedito procedimento di ri-esportazione e il citato esonero dal regime di tutela del patrimonio nazionale nel periodo di permanenza in Italia. La disposizione censurata determina, poi, anche una sproporzionata e irragionevole compressione della libertà di iniziativa economica privata e del diritto di proprietà, in quanto il rischio di apprensione della cosa d’arte, già soggetta alla legge estera, al patrimonio culturale italiano – escluso contraddittoriamente per le opere di maggior valore – rischia di paralizzare le esigenze circolatorie tra paesi, proprie del mercato dell’arte; il che comprime al contempo anche le facoltà dominicali di godere e di disporre dell’oggetto di rilievo culturale tra nazioni diverse, restrizione ancor più grave con riguardo alla circolazione tra Stati UE.
sentenza 51/2026massima n. 47552 Beni culturali – Tutela – Regime dei beni “in transito” dall’estero – Certificazione, a domanda, di ingresso nel territorio nazionale – Ambito di applicazione – Inclusione delle opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni (c.d. opere recenti) – Omessa previsione – Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua. (Classif. 035004).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, l’art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 nella parte in cui non prevede che sia certificato, a domanda, l’ingresso nel territorio nazionale delle opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni (cose d’arte “recenti”) di cui all’art. 65, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 42 del 2004. Una volta dichiarata l’illegittimità costituzionale del medesimo art. 72, comma 1, nella parte in cui non prevede che sia certificato, a domanda, l’ingresso nel territorio nazionale delle cose d’arte antica sotto-soglia, temporaneamente importate, tale dichiarazione va estesa all’esclusione della certificazione di ingresso per le cose d’arte “recenti”, le quali sono – tendenzialmente escluse, salve eccezioni, dal patrimonio culturale con la conseguenza che ne va maggiormente preservato il libero esercizio del mercato dell’arte e delle facoltà del proprietario. (Precedente: S. 160/2025).
sentenza 51/2026massima n. 47553 Beni culturali – Tutela – Regime dei beni “in transito” dall’estero – Certificazione, a domanda, di ingresso nel territorio nazionale – Ambito di applicazione – Inclusione delle opere d’arte di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (c.d. cose d’arte antica), di valore inferiore a euro 13.500 (c.d. sotto soglia) – Omessa previsione – Denunciata compressione dell’autonomia negoziale e irragionevolezza dell’intervento pubblico – Evocazione generica e assertiva dei parametri – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 035004).
Sono dichiarate inammissibili, in ragione dell’evocazione generica e assertiva dei parametri, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. seconda quater, in riferimento agli artt. 2 e 97, secondo comma, Cost., del combinato disposto degli artt. 72 e 65, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 42 del 2004 che, nel disciplinare la certificazione di ingresso temporaneo dall’estero delle cose di rilievo culturale, non prevedono nel suo ambito applicativo le cose temporaneamente importate che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (c.d. cose d’arte antica), e il cui valore sia inferiore ad euro 13.500 (sotto-soglia). Il rimettente si limita a denunciare in maniera generica e assertiva la compressione dell’autonomia negoziale e l’irragionevolezza di un intervento pubblico nel contesto in esame.
sentenza 51/2026massima n. 47554 Riguarda ancheart. 65 Codice dei beni culturali e del paesaggio