Art. 72 codice dei beni culturaliIngresso nel territorio nazionale

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La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'articolo 65 ((...)) sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati. Ai fini del rilascio dei detti certificati non e' ammessa la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorieta' o di dichiarazioni sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validita' quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell'interessato. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalita' e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti o importati.

Testo vigente dal 14 aprile 2026 al 16 aprile 2026 · versione 41 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art72 · fonte su Normattiva