Art. 87 codice dei beni culturali — Convenzione UNIDROIT
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La restituzione dei beni culturali indicati nell'annesso alla Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati e' disciplinata dalle disposizioni della Convenzione medesima e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004 al 24 aprile 2008 · versione 0 su Normattiva