Art. 94 codice dei beni culturaliConvenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo

Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle ((regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo,)) allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.

Testo vigente dal 24 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art94 · fonte su Normattiva