Art. 94 codice dei beni culturali — Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 febbraio 2004 al 24 aprile 2008. Leggi il testo vigente →
Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle "Regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo" allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004 al 24 aprile 2008 · versione 0 su Normattiva